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Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 28/10/1982 (Rv. 423407 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA CASA FAMILIARE PUR NON ESSENDO TITOLARE O ESCLUSIVO TITOLARE DEL DIRITTO DI GODIMENTO SULL'IMMOBILE - FUNZIONE - CARATTERE ECCEZIONALE - DECISIONE DEL GIUDICE DI NON ASSEGNARE LA CASA AL CONIUGE NON TITOLARE - LEGITTIMITÀ - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA DEL PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423407-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA CASA FAMILIARE PUR NON ESSENDO TITOLARE O ESCLUSIVO TITOLARE DEL DIRITTO DI GODIMENTO SULL'IMMOBILE - FUNZIONE - CARATTERE ECCEZIONALE - DECISIONE DEL GIUDICE DI NON ASSEGNARE LA CASA AL CONIUGE NON TITOLARE - LEGITTIMITÀ - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA DEL PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 155, quarto comma, cod. civ. attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia titolare o esclusivo titolare del diritto di godimento, reale o personale, sull'immobile. Tale disposizione ha carattere eccezionale, ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, per cui, proprio in considerazione degli interessi concretamente in gioco e di altre soluzioni possibili più vantaggiose per la prole, il giudice, nei singoli casi, può anche discostarsi dalla soluzione che la norma gli impone di prediligere, e decidere di non assegnare la casa, lasciandola nella disponibilità del coniuge titolare non affidatario, tenuto pure conto che tale provvedimento, come quelli previsti dall'art. 710, primo comma, cod. proc. civ., è adottato rebus sic stantibus ed è modificabile. (V 2494/82, mass n 420365; (V 3934/80, mass n 407827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)