diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 62 del 07/01/1999 (Rv. 522034 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Principio di parità di trattamento tra lavoratori addetti ad identiche mansioni - Insussistenza - Artt. 3 e 36 Cost. - Portata - Contrattazione collettiva introduttiva di trattamenti diversificati - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522034-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Nel nostro ordinamento non è possibile individuare un principio che imponga la parità di trattamento tra lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni. Infatti, l'art. 36 Cost. si limita a garantire la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, mentre il canone della ragionevolezza che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti privati di interessi che siano frutto dell'autonomia contrattuale. Ne consegue che a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati è precluso al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale, a meno che risultino violate specifiche norme di diritto positivo.(Fattispecie relativa ad un contratto collettivo che escludeva - dall'applicabilità della disposizione che prevedeva per i lavoratori turnisti una pausa retribuita di 30 minuti - due categorie di lavoratori turnisti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)