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Sez. L, Sentenza n. 6414 del 03/12/1981 (Rv. 417223 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE - ACCORDO AZIENDALE 9 MARZO 1963 CONCERNENTE LA SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEI LAVORATORI DELL'ITALSIDER DI GENOVA - INTERPRETAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE O COME CLAUSOLA PER ARBITRATO IRRITUALE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417223-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE - ACCORDO AZIENDALE 9 MARZO 1963 CONCERNENTE LA SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEI LAVORATORI DELL'ITALSIDER DI GENOVA - INTERPRETAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE O COME CLAUSOLA PER ARBITRATO IRRITUALE - CRITERI.*

In relazione all'accordo aziendale del 9 marzo 1963 concernente la suddivisione in categorie dei lavoratori della italsider di Genova, incombe al giudice del merito di stabilire, interpretando la volontà contrattuale, se la previsione del ricorso al comitato tecnico di stabilimento (C.T.S.) concreti una clausola compromissoria per arbitrato rituale - da dichiarare nulla per violazione dell'art. 808 cod. proc. civ., anche nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, con la conseguente declaratoria della piena cognizione del giudice ordinario - o, invece, una clausola compromissoria in arbitrato irrituale, verificando, in questa ultima ipotesi, se il ricorso al collegio arbitrale sia stato dalle parti configurato come obbligatorio o facoltativo e tenendo presente che la mancata previsione dell'esperibilità dell'Azione giudiziaria non costituisce ostacolo alla facoltà di ricorso al giudice - fino al compimento di Atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela - ricavabile dai principi generalissimi dell'ordinamento, art. 24 cost., art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) ispirato a privilegiare la giurisdizione dello stato ed a sfavorire forme di composizione stragiudiziale dei conflitti tra soggetti di forza economica diversa. (V 6454/79, mass n 403195; (V 3939/79, mass n 400403).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)