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Sez. 2, Ordinanza n. 2778 del 29/12/1970 (Rv. 349261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO - INSUSSISTENZA - TARDIVA DEDUZIONE - CONSEGUENZE SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1970-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO - INSUSSISTENZA - TARDIVA DEDUZIONE - CONSEGUENZE SULLE SPESE.*

Il divieto sancito dall'art 345 cod proc civ si riferisce solo alle domande e non anche alle eccezioni, ne ai mezzi di difesa in genere, riguardo ai quali la tardivita della deduzione puo incidere solo sulla ripetizione delle spese. (nella specie, e stata ritenuta eccezione e non domanda nuova quella di una parte che, convenuta per sentirsi negare il passaggio ed ordinare la chiusura di vedute su una strada sulla quale gli attori avevano affermato di avere un diritto di proprieta esclusiva, aveva assunto in secondo grado, al fine di dimostrare che il proprio operato, costituendo Esercizio di un diritto, non rivestiva il carattere di illegittimita ex adverso denunciato, di essere comproprietaria della strada in questione, quale proprietaria frontista, dopo aver sostenuto in primo grado, allo stesso fine, che la strada era pubblica). (V 2827'69, mass n 342626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)