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Sez. 2, Sentenza n. 4043 del 12/07/1979 (Rv. 400535 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - NUOVE - IN GENERE - DOMANDE RICONVENZIONALI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - NOZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (DOMANDA DIRETTA A NEGARE IL PASSAGGIO SU UN VIOTTOLO DEGLI ATTORI; ECCEZIONE DEL CONVENUTO PROPOSTA IN SECONDO GRADO E RELATIVA ALLA COMPROPRIETA DEL VIOTTOLO; NATURA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE E NON DI DOMANDA RICONVENZIONALE NUOVA).*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400535-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - NUOVE - IN GENERE - DOMANDE RICONVENZIONALI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - NOZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (DOMANDA DIRETTA A NEGARE IL PASSAGGIO SU UN VIOTTOLO DEGLI ATTORI; ECCEZIONE DEL CONVENUTO PROPOSTA IN SECONDO GRADO E RELATIVA ALLA COMPROPRIETA DEL VIOTTOLO; NATURA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE E NON DI DOMANDA RICONVENZIONALE NUOVA).*

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto sancito dall'art 345 cod proc civ e la eccezione riconvenzionale, la quale puo essere, invece, proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consiste nel fatto che con la prima di esse si chiede al giudice un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda da lui proposta, mentre con la seconda, pur rimanendo ampliato il tema della causa, non e richiesto al giudice alcun provvedimento, ma si tende solo a paralizzare in tutto o in parte la domanda dell'attore, opponendogli una situazione giuridica che valga a privare di efficacia il diritto da lui fatto valere in giudizio. (nella specie, e stata ritenuta eccezione riconvenzionale e non domanda riconvenzionale nuova quella di una parte che, convenuta per sentirsi negare il passaggio su un viottolo sul quale gli attori sostenevano di avere un diritto di proprieta esclusiva, aveva assunto in secondo grado, di essere comproprietaria del viottolo in questione, dopo avere eccepito in primo grado, allo stesso fine, di avere un diritto di servitu su di esso). (Conf 2778/70, mass n 349261).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)