Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 17/03/1981 (Rv. 412208 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE O ECCEZIONE RICONVENZIONALE - NOZIONE RISPETTIVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE O ECCEZIONE RICONVENZIONALE - NOZIONE RISPETTIVA.*
L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto sancito dall'art 345 cod proc civ, e l'eccezione riconvenzionale, la quale puo essere invece proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consiste nel fatto che con la prima di esse si chiede al giudice un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda da lui avanzata, mentre con la seconda, pur venendo ampliato il tema della causa, non e richiesto al giudice alcun provvedimento, ma si tende solo a paralizzare la domanda dell'attore, opponendogli una situazione giuridica idonea a privare di efficacia il diritto da lui fatto valere in giudizio. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, il supremo collegio ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito circa l'inammissibilita dell'Azione di rescissione per lesione ultra dimidium introdotta dal convenuto nel giudizio di appello). (Conf 4043/79, mass n 400535; (Conf 2778/70, mass n 349261).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)