Sez. 1, Sentenza n. 9139 del 17/04/2007 (Rv. 595921 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - ESECUZIONE D'UFFICIO | Aziende di servizi dipendenti dagli enti locali - Capitolato di appalto - Rinvio alla normativa generale sui lavori pubblici - Applicabilità - Limiti - Esecuzione d'ufficio - Ammissibilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - ESECUZIONE D'UFFICIO
In tema di appalti pubblici e con riferimento ai contratti stipulati da aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, il rinvio, contenuto nel capitolato sottoscritto dai contraenti, alla normativa generale sui lavori pubblici, per tutto quanto non espressamente previsto dalla specifica disciplina dettata dal regolamento di cui al d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, non può intendersi riferito ai soli principi generali operanti in materia, ma comporta che la disciplina generale debba trovare applicazione tutte le volte che non incontri deroghe espresse nella normativa speciale. Ne consegue che, nel caso in cui l'appaltatore conduca negligentemente i lavori, in modo tale da non assicurarne il compimento nei termini prefissati, l'azienda committente è legittimata a procedere all'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, la cui applicazione non trova ostacolo nell'art. 67 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, il quale ne ricalca sostanzialmente il dettato, riconoscendo all'azienda, oltre alla facoltà di risolvere il contratto, il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, DPR 04/10/1986 num. 902 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)