Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 10/05/2005 (Rv. 581648 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Ambito di applicazione - Contratti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato - Disciplina applicabile - Derogabilità - Conseguenze in materia di interessi di mora.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
In tema di appalto di opere pubbliche, le norme sostanziali del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 sono derogabili ed esso ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. Ne consegue che anteriormente all'entrata in vigore dell'art 4 comma terzo della legge n. 741 del 1981 era lecito per l'appaltatore rinunciare preventivamente agli interessi di mora in deroga alla disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)