diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4487 del 02/12/2011 Ud. (dep. 02/02/2012) Rv. 251806 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi condizionante il godimento della sospensione condizionale della pena - Operatività - Limite - Raggiungimento dello scopo - Conseguenze sul beneficio della pena sospesa.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251806-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, al quale sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 165 cod. pen.), è operativo fino a quando il concorrente ordine da parte della P.A. non abbia conseguito lo stesso obiettivo o la P.A. stessa non abbia disposto l'acquisizione dell'immobile abusivo al proprio patrimonio; tali circostanze realizzano comunque la verificazione della condizione e, in tal modo, rendono efficace la sospensione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)