Sez. 3, Sentenza n. 11315 del 30/09/1998 Ud. (dep. 28/10/1998) Rv. 212412 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge n. 431 del 1985 - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità -Interazione con i provvedimenti della P.A. - Ragione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è legittima, in quanto corrispondente alla previsione di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., dato che la presenza su territorio vincolato di una costruzione abusiva costituisce una conseguenza dannosa e/o pericolosa, del reato previsto dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431, da eliminare. L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, impartito dal giudice penale in via sussidiaria, è operativo se e fino a quando il concorrente ordine da parte della P.A. non abbia conseguito lo stesso obiettivo o la P.A. non abbia disposto la acquisizione dell'immobile abusivo al proprio patrimonio, nel qual caso viene a verificarsi, rispetto all'obbligo di osservare l'ordine dell'A.G., una situazione oggettivamente impeditiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)