Sez. 3, Sentenza n. 38739 del 28/05/2004 Ud. (dep. 05/10/2004) Rv. 229612 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati paesaggistici - Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino - Legittimità - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela del paesaggio, è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla ottemperanza all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi impartito dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 41 art. 181, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)