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Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 05/09/1974 (Rv. 370813 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 719 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370813-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 719 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - APPLICABILITA - LIMITI.*

L'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, sul 'piano di nuove costruzioni stradali o autostradalì nel disporre che fruiscono del beneficio fiscale da esso previsto gli Atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge stessa, ivi compresi 'i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle stradè non puo ritenersi comprendere anche tutti i contratti di subappalto ma, di questi ultimi, solo quelli debitamente approvati - secondo la deroga, consentita dall'art 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all F, al generale divieto posto dalla norma al subappalto di opere pubbliche - a seguito di valutazione, da parte dell'amministrazione appaltante, delle esigenze tecniche dell'opera e dell'idoneita del subappaltatore. (contra 611'72, mass n 356660; 478'65, mass n 2690'59).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)