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Sez. 1, Sentenza n. 2803 del 29/06/1977 (Rv. 386427 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - CONTRATTI DI SUBAPPALTO STIPULATI DALLE SOCIETA CONCESSIONARIE PER LA ESECUZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386427-01

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - CONTRATTI DI SUBAPPALTO STIPULATI DALLE SOCIETA CONCESSIONARIE PER LA ESECUZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - LIMITI.*

A norma dell'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali, la quale prevede la esenzione da ogni tributo statale e locale per tutti gli Atti 'occorrentì all'attuazione della legge stessa, il requisito della occorrenza non deve essere inteso in senso puramente tecnico - economico, ma anche giuridico, e, pertanto, deve essere escluso in ordine ai contratti di subappalto, stipulati dalle societa concessionarie per l'esecuzione di opere relative a costruzioni autostradali, i quali, in contrasto con l'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n 2248, allegato F - applicabile anche a tali costruzioni - non siano stati approvati dalla pubblica amministrazione competente. (Conf 2974/75, mass n 377067; (Conf 1622/75, mass n 375217; (Conf 105/75, mass n 373271; (Conf 2506/74, mass n 370948; (Conf 2419/74, mass n 370813; (Conf 611/72, mass n 356660; (Conf 3729/76, mass n 382426).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)