Sez. 5, Sentenza n. 24926 del 03/12/2003 Ud. (dep. 01/06/2004) Rv. 229812 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione | Violazione del principio di legalità della pena - Questione rilevabile d'ufficio - Superamento della preclusione processuale determinata dall'inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: sanzione contra legem in ordine al reato di lesioni lievissime rientrante nella competenza del giudice di pace, in virtù del d. lgs. n. 274 del 2000.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione
L'illegittimità della pena è rilevabile d'ufficio ed è, quindi, sindacabile indipendentemente dalla deduzione di specifiche doglianze in sede di impugnazione; tuttavia, essa non determina il superamento della preclusione processuale derivante dall'inammissibilità del gravame, che impedisce il passaggio del procedimento all'ulteriore grado di giudizio ed inibisce la cognizione della questione e la rivisitazione del decisum per la formazione del giudicato interno. (In applicazione di questo principio la S.C., pur rilevando l'illegittimità della pena applicata dal giudice di appello per il reato di lesioni lievissime - che rientra nella competenza del giudice di pace ed è punito, ex artt. 4, 63, 64, d. lgs. n. 274 del 2000, con la multa e non con la reclusione, sanzione che deve essere irrogata anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il processo sia celebrato dal giudice ordinario - e pur ritenendo, in assenza di specifiche doglianze al riguardo da parte del ricorrente, che si tratti di questione rilevabile d'ufficio, ha affermato - sussistendo una causa di inammissibilità del ricorso - la prevalenza di quest'ultima, in quanto preclusiva della formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, in grado di impedire l'esercizio del potere di cognizione del giudice ad quem anche per le questioni rilevabili ex officio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)