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Sez. 3, Sentenza n. 564 del 20/01/1983 (Rv. 425336 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - QUESTIONE RELATIVA ALLA CONCRETA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425336-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - QUESTIONE RELATIVA ALLA CONCRETA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La questione relativa alla concreta titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio attiene non alla legitimatio ad causam, bensì al merito, talché può costituire oggetto, in Sede di Cassazione, soltanto del normale controllo di legittimità, con la conseguenza che l'accertamento del giudice del merito sulla titolarità passiva del rapporto sostanziale in contesa si risolve in un giudizio di fatto sottratto al Sindacato di legittimità se immune da vizi logico-giuridici. (V 2096/81, mass n 412819; (V 3823/80, mass n 407670; (V 4606/79, mass n 401121).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)