Sez. 3, Sentenza n. 20588 del 22/10/2004 (Rv. 577787 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Attività del promotore finanziario - Fonte di responsabilità indiretta del preponente - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra le parti - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Ai fini della sussistenza della responsabilità della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate è sufficiente un rapporto di "necessaria occasionalità" tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società, come si desume dall'art. 2049 cod. civ., la cui portata è stata estesa dall'art. 5 quarto comma della legge n. 1 del 1991. (Nella specie, riferita a versamenti per 200 milioni di lire effettuati tra il 1990 e il 1992 da un risparmiatore a mani del promotore e affiancati a un primo investimento per 37 milioni di lire andato a buon fine, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della Sim senza considerare che il comportamento del promotore aveva ingenerato nel cliente l'affidamento incolpevole che il suo investimento avesse avuto come destinatario finale la Sim, restando irrilevanti, nel regime di cui alle normative citate, le forme seguite dalle parti per i pagamenti, trattandosi di elementi secondari non idonei a interrompere il nesso di occasionalità necessaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)