Sez. 3, Sentenza n. 6091 del 20/03/2006 (Rv. 590618 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Attività del promotore finanziario - Fonte di responsabilità indiretta del preponente - Configurabilità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
L'articolo 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e di organizzazione dei mercati mobiliari, nel disporre che la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se conseguenti da responsabilità accertata in sede penale, stabilisce una relazione di continuità con i principi generali dettati dall'articolo 2049 del cod. civ., la cui portata è stata estesa dal legislatore per offrire agli investitori un più efficace strumento di tutela. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva considerato inapplicabile sia la disposizione dell'articolo 5, quarto comma, della legge n. 1/1991 che l'articolo 2049 cod. civ. sul presupposto dell'assenza di un rapporto di rappresentanza fra società di intermediazione mobiliare e agente e sul presupposto fattuale del difetto del lamentato illecito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 2049, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)