Sez. 1, Sentenza n. 7857 del 09/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262465 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Sentenza di patteggiamento relativa a più reati in continuazione - "Abolitio criminis" di tutti i reati ad eccezione di un "reato-satellite" - Revoca della sentenza per detti reati - Conseguenze - Potere della Corte di Cassazione di rideterminare la pena - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
In tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la sentenza di patteggiamento per il reato base e per alcuni di quelli posti a fondamento del vincolo della continuazione che venga così ad essere risolto, rendendosi necessaria la nuova determinazione della sanzione per un residuo reato (già satellite), là dove l'originario aumento computato a titolo di continuazione non corrisponda - per genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, la relativa quantificazione può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione avendo riguardo alla massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti ed alla diminuzione per l'eventuale rito alternativo richiesto dall'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena per il reato satellite di cui all'art. 474 cod. pen. in giorni quindici di reclusione ed euro cinque di multa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 474, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)