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Sez. 2, Sentenza n. 2105 del 24/02/2000 (Rv. 534364 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto - Deducibilità in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata secondo equità - Esclusione - Differenze rispetto alla fattispecie della deduzione del difetto di "legitimatio ad causam".
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534364-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nella specie: in tema di pagamento delle spese condominiali) viene a discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad causam" nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Consegue che a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", attinente alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore della regolarità processuale del contraddittorio deducibile, pertanto, come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace (essendo tenuto detto giudice all'osservanza delle norme processuali), il difetto di effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità da detto giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)