diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17606 del 20/11/2003 (Rv. 568326 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Nozione - Differenze - Conseguenze - Sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità - Difetto della titolarità passiva del rapporto - Vizio in procedendo - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per Cassazione - Esclusione - Fattispecie in tema di indennità compensativa ex legge Regione Puglia n. 15 del 1978.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568326-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio viene a discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad causam" nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, bensì dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore; pertanto, mentre il controllo in ordine al difetto della "legitimatio ad causam", concernendo la verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio è deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace, in quanto questi è tenuto anche in siffatta ipotesi all'osservanza delle norme processuali, il difetto di effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto non può invece essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione contro siffatta sentenza, poiché implica un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei principi costituzionali o delle norme comunitarie, ove di rango superiore alle leggi ordinarie (Fattispecie concernente il pagamento dell'indennità compensativa per le imprese agricole svantaggiate ai sensi delle leggi della Regione Puglia n. 15 del 1978 e n. 29 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 03/03/1978 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)