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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 299 del 1983

Decisione
decisa il 1983-09-28, depositata il 1983-10-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:299
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14673

  • Armi e materie esplodenti
  • Commercianti di munizioni
  • Omessa o irregolare tenuta di registri
  • Trattamento sanzionatorio
  • Ordinanza di rinvio
  • Difetto di motivazione sulla rilevanza ed omessa descrizione della fattispecie
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui assoggetta ad un trattamento sanzionatorio più severo l'omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da fuoco, giacché l'ordinanza di rimessione - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87 del 1953 - non è motivata in punto di rilevanza né contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 60, 78, 79, 86 e 130/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in relazione all'art. 55 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Dalla Valle Iole iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 1982; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa il 2 luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 55 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui assoggetta ad un trattamento sanzionatorio più severo l'omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da fuoco;
punto 2
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione circa la rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 86 del 1983, n. 79 del 1983, n. 78 del 1983, n. 60 del 1983);
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 2 luglio 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALI - Cancelliere

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