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Sez. 1, Sentenza n. 28978 del 26/06/2001 Cc. (dep. 16/07/2001) Rv. 219551 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti - Missiva del pubblico ministero che elenca gli atti allegati - Mancato rinvenimento di alcuni atti - Inefficacia della misura cautelare - Esclusione - Possibilità per il tribunale di richiederne l'invio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219551-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all'ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che per la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza che gli atti, sebbene elencati nella missiva del pubblico ministero, non siano poi trasmessi, non essendo sufficiente che essi non vengano reperiti nel fascicolo in quanto ben può ipotizzarsi che gli stessi siano stati dalla cancelleria fortuitamente smarriti o erroneamente destinati ad altro incartamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)