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Sez. 4, Sentenza n. 3337 del 06/06/2000 Cc. (dep. 23/10/2000) Rv. 217799 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti - Obbligo del P.M. di trasmettere gli atti che già si trovino nella disponibilità della difesa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217799-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., impone al pubblico ministero di trasmettere al Tribunale del riesame, nel termine indicato, tutti quegli atti o elementi oggettivi che servono in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della "discovery" da parte dell'accusa; pertanto la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta ininfluente la mancata trasmissione di documentazione già prodotta dalla difesa all'udienza di convalida)"

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)