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Sez. 3, Sentenza n. 1467 del 16/03/1981 (Rv. 412133 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - APPLICABILITA AI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412133-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - APPLICABILITA AI PROCEDIMENTI IN CORSO.*

In tema di riscatto agrario, la legge 8 gennaio 1979 n 2 - la quale, per l'ipotesi di contestazione in ordine al relativo diritto, prevede la decorrenza del termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto - ha valore di interpretazione autentica dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 e trova applicazione, come ius superveniens, nei procedimenti in corso. (V 5531/80, mass n 409393; (V 1264/80, mass n 404764; (Conf 2664/80, mass n 406426).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)