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Sez. 2, Sentenza n. 5531 del 15/10/1980 (Rv. 409393 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PAGAMENTO DEL PEGNO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1980-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409393-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PAGAMENTO DEL PEGNO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*

In tema di riscatto agrario, la legge 8 gennaio 1979, n 2, la quale prevede la decorrenza del termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o del successivo avente causa alla dichiarazione di riscatto ovvero, se sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto, ha valore di interpretazione autentica dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, e trova applicazione, come ius superveniens, nei procedimenti in corso. (Conf 1264/80, mass n 404764; (Conf 5900/79, mass n 402573; (Conf 5898/79, mass n 402568; (Conf 5127/79, mass n 401762; (Conf 5002/79, mass n 401661; (Conf 4865/79, mass n 401484).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)