Sez. U, Sentenza n. 6422 del 25/03/2005 (Rv. 580333 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 80 del 1998 e D.Lgs n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie di illecito permanente con dequalificazione e lesione della professionalità di dirigente medico di chirurgia plastica.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico "privatizzato", l'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e, ora, l'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel trasferire al giudice ordinario le relative controversie, pongono il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto della controversia era una domanda di accertamento di dequalificazione e lesione della professionalità di dirigente medico di chirurgia plastica, lesione asseritamente protrattasi nel tempo, con prospettazione quindi di un illecito permanente, non cessato alla data del 30 giugno 1998, di cui al D.Lgs. n.80/98).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)