Sez. 1, Sentenza n. 11277 del 06/11/1995 Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 202853 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - Ordinanze con le quali il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene - Violazione - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Sussistenza - Limiti.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
In tema di violazione dei precetti di un'ordinanza sindacale in materia di igiene, ai fini della configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen., occorre che la violazione sia relativa a "provvedimenti contingibili e urgenti", adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", ai sensi dell'art. 38 comma 1 legge 8 giugno 1990 n. 142 - disposizione che, a seguito dell'abrogazione dell'intero T.U.L.C.P. di cui al Regio Decreto 4 febbraio 1915 n. 148 ivi compreso l'art. 153, e, insieme ad altri, anche dell'art. 55 T.U.L.C.P. di cui al Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, sancita dall'art. 64 legge 8 giugno 1990 n. 142 delimita attualmente i confini della potestà sindacale "extra ordinem" -, mentre le violazioni dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal Sindaco "in conformità alle leggi ed ai regolamenti" restano assoggettate alla più mite disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 106 T.U.L.C.P. approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, tuttora vigente in forza della clausola di salvezza recata dall'art. 64 lett. c) della citata legge 8 giugno 1990 n. 142. (Conf.: Sez. 1, n. 1373/95, imp. Guglielmi, non massimata). (Conf.: Sez. 1, n. 1361/95, imp. Apollonio, non massimata). (Conf. Sez. 1, n. 1360/95, imp. Tortola, non massimata). (Conf. Sez. 1 n. 1349/95, imp. Casciano, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)