diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3742 del 04/06/1986 (Rv. 446620 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE - FORMULAZIONE AD OPERA DELLA PARTE PERSONALMENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446620-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE - FORMULAZIONE AD OPERA DELLA PARTE PERSONALMENTE - AMMISSIBILITÀ.*

L'istanza per la notificazione di un atto del processo, ivi incluso quello introduttivo del giudizio, può essere formulata, ai sensi degli artt. 137 cod. proc. civ. e 104 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, anche dalla parte personalmente, oltre che dal suo procuratore. (V 407/85, mass n 438623; (V 4292/81, mass n 414977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)