Sez. L, Sentenza n. 1207 del 04/03/1989 (Rv. 462093 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSUNZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - LIQUIDAZIONI - IN GENERE - PENSIONI AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SENTENZA N. 314 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ - INTEGRAZIONE AL MINIMO - AMMISSIBILITÀ - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ D'ALTRA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSUNZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - LIQUIDAZIONI - IN GENERE - PENSIONI AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SENTENZA N. 314 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ - INTEGRAZIONE AL MINIMO - AMMISSIBILITÀ - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ D'ALTRA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 13 agosto 1962 n. 1338 nella parte - fra l'altro - in cui tale norma esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità i.N.P.S. per i soggetti titolari anche di pensione di reversibilità a carico dello stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito), non costituisce più ostacolo all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico dell'i.N.P.S. la contemporanea titolarità di analoga pensione statale. (V 4234/88, mass n 459276; (V 3507/88, mass n 458849; (V 2234/88, mass n 458051; (V 5690/86, mass n 448163).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)