Sez. 3, Sentenza n. 12148 del 10/08/2002 (Rv. 556899 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | Nuovo apprezzamento dei fatti di causa - Legittimità - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE
La cassazione di una sentenza per vizio di motivazione non incide sul potere del giudice del rinvio di valutare liberamente i fatti di causa onde pervenire ad un nuovo, complessivo apprezzamento, adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di legittimità, all'esito di un riesame dei fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio (purché non attinenti a questioni già decise in via definitiva), ovvero dell'accertamento di fatti nuovi, da apprezzare in concorso con quelli già acclarati (nei limiti in cui siano ancora ammesse nuove prove), e decidere la controversia in base a nuovi presupposti oggettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)