Sez. 3, Sentenza n. 6183 del 21/10/1986 (Rv. 448456 - 01)
GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RIESAME DEI FATTI DI CAUSA GIÀ ACCERTATI - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RIESAME DEI FATTI DI CAUSA GIÀ ACCERTATI - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE - LIMITI.*
Qualora la sentenza impugnata sia cassata per vizi di motivazione su punti decisivi, restano caducati gli accertamenti e le valutazioni in essa compiuti, ed è affidato al giudice del rinvio, quale nuovo giudice del merito, non solo il compito di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio - sempre che non siano attinenti a questioni già decise in via definitiva - ma anche quello di accertarne di nuovi, ai fini di un apprezzamento complessivo ed in relazione alla decisione che deve sostituire quella cassata. (V 2408/84, mass n 434438; (V 2104/84, mass n 434146; (V 2779/83, mass n 427690; (V 4711/81, mass n 415446).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)