Sez. L, Sentenza n. 4659 del 09/09/1985 (Rv. 442113 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA - CONSEGUENZE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - IRRILEVANZA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL CASO DI NOTIFICA A PIÙ PARTI DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE CON CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA - CONSEGUENZE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - IRRILEVANZA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL CASO DI NOTIFICA A PIÙ PARTI DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE CON CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA.*
Nel rito del lavoro la Costituzione del rapporto processuale, tanto in primo grado che in secondo, si realizza con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito sicché la tempestività, o meno, dell'appello deve essere accertata tenendo conto della data di detto deposito, e non già di quella della successiva notificazione dell'atto, con la conseguenza che gli eventuali vizi della notificazione del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione), attenendo solo alla successiva fase della vocatio in jus, non incidono sulla tempestività ed ammissibilità dell'appello. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la notificazione dell'atto di impugnazione contro più parti domiciliate presso un unico procuratore sia stata effettuata con la consegna di una sola copia e non con tante copie quante sono le parti cui l'impugnazione è rivolta ancorché la rituale Costituzione in giudizio di tutte le dette parti sia avvenuta dopo la scadenza del termine dell'impugnazione. (Conf 1849/85, mass n 439775; (Conf 5114/84, mass n 436900; (Conf 2709/79, mass n 399031; (contra 4500/82, mass n 422484; (contra 4899/81, mass n 415630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)