Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 17/05/1973 (Rv. 364104 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISPETTIVI EFFETTI E FINALITA - ULTERIORI CONSEGUENZE - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - OSSERVANZA - NORME NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - OBBLIGATORIETA - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISPETTIVI EFFETTI E FINALITA - ULTERIORI CONSEGUENZE - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - OSSERVANZA - NORME NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - OBBLIGATORIETA - PERSISTENZA.*
Gli artt 871 e 872 cod civ distinguono le norme delle leggi speciali e dei regolamenti comunali che disciplinano le costruzioni in norme integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato - le quali regolano la stessa materia e danno luogo ad una diversa sistemazione dei relativi rapporti intersoggettivi - e norme che, pur se tendono anche a garantire una migliore coesistenza ed una piu razionale utilizzazione della proprieta privata nell'interesse dei proprietari confinanti, sono volte principalmente ad assicurare il soddisfacimento di interessi generali, come quelli inerenti alle esigenze igieniche della popolazione ed alla tutela dell'estetica edilizia e di un armonico assetto urbanistico dei centri abitati. A tale distinzione corrisponde, in caso di inosservanza dei precetti contenuti nei due diversi tipi di norme, una diversa Forma di tutela del privato, nel senso che - mentre la violazione di norme del primo tipo comporta non solo il risarcimento del danno a favore di colui che ha subito un pregiudizio, ma anche l'eliminazione della situazione antigiuridica prodotta - in caso di violazione di norme del secondo tipo, il vicino danneggiato puo chiedere soltanto il risarcimento del danno. La diversita delle sfere di interesse in cui i due tipi di norme operano e degli scopi da esse perseguiti fa si che, come l'osservanza delle norme sui rapporti di vicinato - le quali hanno come presupposto la intersoggettivita dei rapporti di natura privatistica da esse disciplinati - non affranca dall'Obbligo di conformarsi ai precetti dettati dalle norme di igiene e di ornato pubblico - le quali disciplinano un modo di essere dei singoli edifici in se considerati, prescindendo dall'esistenza di rapporti intersoggettivi - cosi la disciplina delle norme di questo secondo tipo non assorbe quella dettata dalle norme sui rapporti di vicinato, e, in particolare, sulle distanze tra le costruzioni. (V 2571/71, mass n 353650).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)