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Sez. 2, Sentenza n. 4543 del 02/12/2004 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230772 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Dibattimento - Scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare - Successiva applicazione delle misure cautelari - Composizione del collegio in modo diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di condanna - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230772-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - IN GENERE

Non costituisce vizio di nullità ex art. 525 cod. proc. pen. il fatto che all'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nel corso del dibattimento, partecipi un giudice diverso da quello componente del collegio che ha emesso la sentenza di condanna; la possibilità di pronunziarsi anche sulla misura custodiale ai sensi dell'art. 307, comma secondo cod. proc. pen. deve essere intesa, infatti, nel senso che si tratti di medesimo ufficio e non nel senso di medesimo giudice quale persona fisica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)