Sez. 2, Sentenza n. 46589 del 28/09/2011 Cc. (dep. 15/12/2011) Rv. 251468 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Precedente concessione della sospensione condizionale della pena - Nuova concessione del beneficio - Esclusione - Fondamento.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In sede di patteggiamento, data l'impossibilità di statuizione sulle domande civili, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che abbia già usufruito di detto beneficio, ostandovi la previsione di legge che subordina la seconda concessione ad una delle condotte riparative ivi elencate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)