Sez. 2, Sentenza n. 38783 del 26/10/2006 Cc. (dep. 22/11/2006) Rv. 235381 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condannato che ha già usufruito della sospensione condizionale della pena - L. n.145 del 2004 - Nuova previsione per concessione della seconda sospensione condizionale - Attività non retribuita a favore della collettività - Fatto reato commesso prima della novella normativa - Applicazione retroattiva - Possibilità - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
L'applicazione retroattiva della disposizione introdotta con la novella codicistica operata dalla legge n. 145 del 2004, che impone di subordinare ad uno degli obblighi riparatori espressamente previsti la concessione della sospensione condizionale della pena in favore di chi ne ha già usufruito, necessita, ove l'obbligo individuato abbia ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, della "non opposizione" dell'interessato, che è un requisito previsto in generale per la subordinazione della concessione del beneficio a tale specifico obbligo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)