Decisione della Commissione dell'11 agosto 2003 recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/616/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1, modificata dalla decisione 1999/837/CE2, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
La decisione 2002/957/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale3, prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza dei sistemi di certificazione della Nuova Zelanda per le carni fresche e i prodotti a base di carni e per altri prodotti di origine animale.
Nella riunione del 27 e 28 febbraio 2003, il comitato di gestione misto dell'accordo ("il comitato") ha formulato una raccomandazione volta a determinare l'equivalenza dei sistemi di certificazione per i seguenti prodotti di origine animale: involucri di origine animale, cuoi e pelli, alimenti per animali da compagnia, ossa e prodotti a base di ossa, proteine animali trasformate, sangue ed emoprodotti, strutto e grassi fusi, materie prime per mangimi o per uso farmaceutico o tecnico e prodotti ottenuti da carni di pollame. Facendo seguito a tale raccomandazione è dunque opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.
Nel corso della stessa riunione, il comitato ha inoltre formulato raccomandazioni relative alla modifica di alcuni allegati dell'accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella struttura amministrativa delle autorità responsabili e dei punti di contatto della Nuova Zelanda, nonché delle modifiche apportate alla normativa neozelandese. Il comitato ha inoltre raccomandato la modifica dell'allegato V con riguardo alle misure in materia di BSE, al fine di allinearle alla normativa delle due parti attualmente in vigore.
Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
DECIDE:
Art. 1
Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche degli allegati II, V e X del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Nuova Zelanda notifica per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione