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Decisione della Commissione del 20 aprile 2006 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l’adesione (2006/298/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell’assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione2, in particolare l’articolo 4, paragrafi 5 e 6,

Il programma speciale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Romania (in appresso denominato «Sapard») è stato approvato con la decisione C(2000) 3742 def. della Commissione del 12 dicembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione C(2006) 1194 del 11 aprile 2006, conformemente all’articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio.

Il 2 febbraio 2001 il governo della Romania e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l’attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2004, firmata il 12 maggio 2005 ed entrata definitivamente in vigore il 3 novembre 2005.

Per l’attuazione di alcune delle misure definite nel programma Sapard, l’autorità competente della Romania ha designato l’agenzia Sapard, ente pubblico con personalità giuridica che fa capo al ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dello Sviluppo rurale. Al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sono state affidate le funzioni finanziarie nel quadro dell’attuazione del programma Sapard.

In base ad un’analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2002/638/CE, del 31 luglio 20023 e la decisione 2003/846/CE del 5 dicembre 20034, che conferiscono ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l’adesione, in relazione ad alcune misure previste nel programma Sapard.

La Commissione ha eseguito un’ulteriore analisi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 in relazione alla misura 1.2 «Miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore», alla misura 3.2 «Costituzione di associazioni di produttori», alla misura 3.3 «Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell’ambiente e alla cura dello spazio naturale» e alla misura 3.5 «Silvicoltura», previste nel programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tali misure, la Romania ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione5 e soddisfa le condizioni minime fissate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

È pertanto opportuno derogare al requisito dell’approvazione ex ante previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne le misure 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5, affidare all’Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del Ministero delle Finanze rumeni la gestione decentrata degli aiuti in Romania.

Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire la gestione del programma Sapard all’agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze a titolo provvisorio, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per il conferimento della gestione degli aiuti all’agenzia Sapard, che fa capo al ministero dell’Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell’Ambiente, e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze.

Il 6 ottobre 2005 le autorità rumene hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese relative alle misure 1.2, 3.2 e 3.5 in conformità all’articolo 4, paragrafo 1 della Sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione è pertanto invitata ad adottare una decisione al riguardo, Per quanto riguarda la misura 3.3, le condizioni di ammissibilità sono quelle previste nel programma Sapard,

DECIDE:

Art. 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5 da parte della Romania, viene fatta deroga al requisito dell’approvazione ex ante da parte della Commissione, previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.

Art. 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:

  1. 1) all’agenzia Sapard, che fa capo al ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dello Sviluppo rurale, 43 Ştirbei Vodă, Sector 1, Bucarest, per l’attuazione della misura 1.2 «Miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore», della misura 3.2 «Costituzione di associazioni di produttori», della misura 3.3 «Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell’ambiente e alla cura dello spazio naturale» e della misura 3.5 «Silvicoltura», quali definite nel programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione C(2000) 3742 def. della Commissione, del 12 dicembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione C(2006) 1194 del 11 aprile 2006;

  2. 2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, 44 Mircea Vodă Bulevard, Bucarest, per quanto riguarda i compiti finanziari da svolgere nell’ambito dell’attuazione del programma Sapard per le misure 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5 per la Romania.

Art. 3

Le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati per i quali tale data è il 12 dicembre 2000, e in ogni caso a condizione che esse non siano state pagate dall’agenzia Sapard prima della data della presente decisione.

Art. 4

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell’ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Romania con lettera n. 70832 del 22 settembre 2005, protocollata alla Commissione con il n. 29071.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione