Decisione 2010/97/PESC del Consiglio del 16 febbraio 2010 relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 20052, in seguito denominato «l’accordo di partenariato ACP-CE», in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE3, in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
La decisione 2002/148/CE4 conclude le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell’accordo di partenariato ACP-CE e adotta le misure appropriate, come specificato in allegato alla stessa.
La decisione 2009/144/CE5 proroga di un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 20 febbraio 2010, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, già prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall’articolo 1 della decisione 2003/112/CE6, fino al 20 febbraio 2005 dall’articolo 1 della decisione 2004/157/CE7, fino al 20 febbraio 2006 dall’articolo 1 della decisione 2005/139/CE8, fino al 20 febbraio 2007 dall’articolo 1 della decisione 2006/114/CE9, fino al 20 febbraio 2008 dall’articolo 1 della decisione 2007/127/CE10 e fino al 20 febbraio 2009 dall’articolo 1 della decisione 2008/158/CE11.
È opportuno riconoscere che la creazione di un governo di larghe intese fornisce l’opportunità di instaurare rapporti costruttivi tra l’Unione europea e lo Zimbabwe e di appoggiare l’attuazione del programma di riforme del governo.
Tuttavia, alla luce dei recenti eventi che hanno caratterizzato la scena politica in Zimbabwe e tenuto conto che, seppur riprese in pieno dall’accordo politico globale convenuto tra i tre partiti politici, alcune misure importanti riguardanti aspetti essenziali dell’accordo di partenariato ACP-CE non hanno trovato a tutt’oggi adeguata attuazione, gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE non risultano rispettati e le condizioni vigenti in Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto.
È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le misure di cui all’allegata lettera sono adottate come misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell’accordo di partenariato ACP-CE.
Le suddette misure vengono applicate per un periodo di 12 mesi dal 21 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011. Esse sono soggette a regolare riesame.
La lettera allegata alla presente decisione, indirizzata al presidente dello Zimbabwe Mugabe, è inviata in copia al primo ministro Tsvangirai e al vice primo ministro Mutambara.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010. Per il Consiglio La presidente E. Salgado