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Decisione di esecuzione della Commissione del 25 maggio 2012 relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 [notificata con il numero C(2012) 3262] (I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2012/294/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 21,

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.

Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, possono beneficiare del finanziamento dell’Unione.

Le domande di finanziamento dell’Unione sono state valutate con riguardo alla conformità alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione2.

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

In conformità all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, è stato chiesto agli Stati membri di presentare programmi inerenti al finanziamento nei settori prioritari definiti dalla Commissione nella lettera del 14 ottobre 2011, ossia: tracciabilità, convalida e controllo incrociato dei dati, misurazione della potenza del motore, dotazione di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e di dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) sulla flotta artigianale.

Visti i limiti imposti dal bilancio, sono state pertanto respinte le richieste, contenute nei programmi, di finanziamento dell’Unione per azioni non prioritarie, quali l’installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo dei pescherecci, la formazione e le iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP, nonché l’acquisto o modernizzazione di navi e aerei pattuglia.

Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari accolte per la presente decisione sul finanziamento beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Nell’ambito dei settori prioritari definiti dalla Commissione è emerso che la partecipazione dell’Unione ai progetti sulla tracciabilità presentati dagli Stati membri presuppone l’attuazione di un approccio globale coordinato fra gli Stati membri. La valutazione di tali progetti sulla tracciabilità ai fini di una partecipazione dell’Unione è stata quindi rinviata a una decisione supplementare sul finanziamento che sarà elaborata nel 2012.

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione siano conformi ai requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca3.

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione è necessario che i dispositivi di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2012, una partecipazione finanziaria dell’Unione europea alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2012 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Art. 2 Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 31 marzo 2017. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.

Art. 3 Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.

Art. 4 Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 2500 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Art. 5 Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 6 Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3000 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4. Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 4500 EUR per peschereccio.

Art. 7 Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 8 Destinatari

1. Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

2. La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(in EUR)
Stato membroSpesa prevista dal programma nazionale di controllo della pescaSpesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisionePartecipazione massima UE
Belgio610000410000345000
Bulgaria255652556523009
Danimarca346272226565632350599
Germania5971900181000162900
Irlanda52370000270000163000
Grecia1211000060400005400000
Spagna2070808420075780
Francia355095521525001937250
Italia587700044120003846000
Cipro650006500038500
Lettonia178561785613400
Lituania284939284939256445
Malta11700010450094050
Paesi Bassi170940015800001422000
Polonia267400000
Portogallo3379192539979485981
Romania615000430000367000
Slovenia204800185800145700
Finlandia250000019875001584750
Svezia11463574242177195782
Regno Unito1001780344243093705547
Totale1172337862609388922612693

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2012 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione