Decisione di esecuzione della Commissione del 7 agosto 2012 che modifica la decisione di esecuzione 2012/262/UE recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico (2012/468/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 95,
La decisione 2008/589/CE della Commissione2 ha istituito un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di quattro anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio3 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock.
Al fine di correggere l’errore materiale prodottosi nel corso della procedura di adozione della decisione di esecuzione 2012/262/UE della Commissione4 e rendere pertanto quest’ultima conforme al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, i termini «o possono praticare» devono essere soppressi dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/262/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 1, il paragrafo 3 della decisione di esecuzione 2012/262/UE è sostituito dal seguente: «3. L’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione: a) delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano la pesca del salmone; b) di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. 2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per cinque anni.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso