Decisione 2012/642/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
Art. 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato I che soddisfano uno dei criteri seguenti:
a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;
b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono;
c) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:
i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività;
c bis) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che sono responsabili di atti o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero compiono o sostengono tali atti o politiche, ne traggono vantaggio, vi partecipano o li agevolano mediante le azioni seguenti:
i) la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;
ii) la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o sono volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
iii) la pianificazione o la direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostenere o l’agevolare o consentire in altro modo le stesse;
c ter) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che forniscono sostegno alle persone, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alla lettera c bis);
d) dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che favoriscono violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione o altrimenti vanificano dette disposizioni in modo significativo;
d bis) dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, che lo sostengono materialmente o finanziariamente o che traggono vantaggio dallo stesso, anche tramite il coinvolgimento nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di tecnologie e attrezzature militari;
e) dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere da a) a d bis);
f) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui alle lettere b), c), c bis), d) o d bis).
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
Art. 5
1.
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;
e) da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
f) destinati esclusivamente a:
i) scopi umanitari, l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
ii) l'effettuazione di voli nell'ambito di procedure di adozione internazionale;
iii) l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o
iv) l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza di un vettore aereo dell'UE; oppure
g) necessari per affrontare questioni urgenti e chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
2. L’articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della posizione comune 2006/276/PESC, della decisione 2010/639/PESC del Consiglio o della presente decisione
e purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino a essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione.
3. L’articolo 4, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inseriti nell’elenco effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o un organismo di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato memebro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 4 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo.
Art. 5 bis
In deroga all'articolo 4, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
a) elimini il controllo, da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.
Art. 5 ter
1. In deroga agli articoli 1 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies ter, 2 sexies, 2 sexies bis, 2 sexies quater, 2 vicies e 2 vicies bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV e XXV del regolamento (CE) n. 765/2006 fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni e le tecnologie possano essere destinati a un utente finale militare o a un uso finale militare in Bielorussia; e
c) i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 1 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies ter, 2 sexies, 2 sexies bis, 2 sexies quater, 2 vicies e 2 vicies bis relativamente a tali beni e tecnologie.
2. In deroga all'articolo 2 septies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies, 2 novodecies, 2 novodecies bis e 2 novodecies ter, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII e XXVII del regolamento (CE) n. 765/2006 fino al 31 dicembre 2024, qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
b) i beni interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti all'articolo 2 septies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies, 2 novodecies, 2 novodecies bis e 2 novodecies ter, relativamente a tali beni.
3. In deroga all'articolo 2 nonies quater, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i servizi sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi derivanti dal disinvestimento ovvero a loro esclusivo beneficio; e
b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo bielorusso o a un utente finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Bielorussia.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 entro due settimane dal rilascio.
Art. 5 ter bis
1.
In deroga all’articolo 4 della presente decisione, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell’implicazione di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui a tale allegato, che opera in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia o da un paese terzo, o all’interno dell’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi:
a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’allegato I della presente decisione;
b) è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione; e
c) non viola l’articolo 4, paragrafo 2, o l’articolo 2 duodecies della presente decisione.
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
2.
In deroga all’articolo 4 della presente decisione, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo, o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, o mediante una persona giuridica di proprietà di una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui a tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento:
a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’allegato I della presente decisione; e
b) non viola l’articolo 4, paragrafo 2, o l’articolo 2 duodecies della presente decisione.
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.
Può essere concessa un’autorizzazione per richiedente a norma del presente paragrafo.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall’autorizzazione.
Art. 5 ter
Art. 5 quater
1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dalla presente decisione, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26), del codice doganale dell'Unione5 le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione.
2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione.
3. Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Bielorussia.
4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi della presente decisione, in particolare il divieto di acquisto.
5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 1o luglio 2024 e sono state bloccate in applicazione della presente decisione.
Art. 5 quinquies
1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi elencati nell'allegato IV bis, di beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006;
b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 fino alla loro data di scadenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.
4. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 3, entro due settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento.
5. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
6. Se la controparte del paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza di tale violazione.
7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
Art. 6
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell’allegato I, nell’allegato II e nell’allegato III, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Art. 6 bis
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;
b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato I.
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e delle direttive (UE) 2015/8498 e (UE) 2014/659 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all’articolo 6 ter, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi della presente decisione, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dalla presente decisione. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
Art. 6 ter
1. Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a) mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione della presente decisione entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e
b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.
3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.
4. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Art. 7
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Art. 7 bis
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione.
Art. 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2027.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
3. L’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto i), per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Art. 9
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton