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Decisione di esecuzione della Commissione del 10 luglio 2013 relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013 [notificata con il numero C(2013) 4256] (I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2013/410/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 21,

Nella sua lettera del 9 ottobre 2012 la Commissione ha definito i settori prioritari che possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione nell’ambito dei programmi di controllo della pesca. Tali settori prioritari comprendono interventi di miglioramento del sistema di controllo di uno Stato membro, la misurazione della potenza motrice e la tracciabilità dei prodotti della pesca. Nella sua lettera del 14 maggio 2012 la Commissione ha inoltre specificato i requisiti previsti per gli operatori e gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità.

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2013, in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.

Visti i limiti imposti dal bilancio, sono state respinte, in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati, alcune domande contenute nei programmi di finanziamento dell’Unione per azioni non prioritarie, quali l’installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo dei pescherecci, i programmi di formazione non correlati ai miglioramenti da apportare ai sistemi di controllo degli Stati membri, nonché l’acquisto o l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia.

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca2.

Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca3.

La Commissione ha valutato i progetti il cui costo non eccedeva 40000 EUR, IVA esclusa, e ha scelto quelli per i quali un cofinanziamento dell’Unione risulta giustificato in considerazione dei miglioramenti che possono apportare al sistema di controllo degli Stati membri richiedenti.

Al fine di promuovere gli investimenti nei settori prioritari definiti dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione e i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2013, una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2013 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Art. 2 Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2017. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2018.

Art. 3 Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1000000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250000 EUR nel caso di investimenti privati. Possono essere accettati al massimo 2 progetti di operatori privati per Stato membro e per decisione di finanziamento. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.

3. Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione devono soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio4 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4. Qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione ai progetti di cui all’allegato I beneficia di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 4 Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 2500 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003della Commissione5.

Art. 5 Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 6 Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3000 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4. Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 4500 EUR per peschereccio.

Art. 7 Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 8 Partecipazione massima dell’Unione

La partecipazione massima dell’Unione per Stato membro è la seguente:

(EUR)
Stato membroSpesa prevista dal programma nazionale di controllo della pescaSpesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisionePartecipazione massima dell’Unione
Belgio136925013692501232325
Bulgaria153391533913805
Danimarca680163352265024691350
Germania1750240042918003794200
Estonia280000280000252000
Irlanda120000012000001080000
Grecia137002913700291153026
Spagna1218626691370427562370
Francia537379653637964811416
Italia748000021600001944000
Cipro600000600000540000
Lettonia192735192735173462
Lituania389539389539350585
Malta13750021228802636605
Paesi Bassi326420523894102142252
Polonia342225133222512990026
Portogallo1608900703500633150
Romania769000419000313100
Slovenia315100293400241500
Finlandia168250016825001514250
Svezia139283813928381253555
Regno Unito10394441039444816423
Totale696302274406717738139400

Art. 9 Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione