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Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014/464/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

Per consentire agli Stati membri di elaborare i programmi operativi relativi alle misure finanziate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 è necessario definire le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo.

È opportuno che il sostegno dell'Unione sia concesso in via prioritaria alle azioni più atte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, tenendo conto dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1005/20082 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio3.

Le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo dovrebbero comprendere:

l'attuazione di piani d'azione stabiliti a norma dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per eliminare le carenze del sistema di controllo di uno Stato membro;

l'attuazione di azioni specifiche per l'adempimento di talune precondizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove le condizionalità ex ante (o precondizioni) applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, comprese le misure da finanziare;

l'attuazione di sistemi di convalida dei dati secondo il disposto dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare progetti volti a garantire l'interoperabilità dei rispettivi sistemi degli Stati membri, poiché un sistema completo e affidabile di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca costituisce uno strumento indispensabile per la gestione delle risorse di pesca dell'Unione;

l'attuazione e il controllo dell'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Questo nuovo obbligo, destinato a contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici, costituisce un'importante integrazione della nuova politica comune della pesca. La sua attuazione comporterà adeguamenti nei sistemi di controllo degli Stati membri, che daranno luogo a nuove spese;

l'attuazione e il controllo del sistema di certificazione delle catture per l'importazione e l'esportazione dei prodotti della pesca di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008. L'attuazione del sistema di certificazione delle catture è la chiave di volta della lotta contro le attività di pesca INN;

azioni efficaci volte ad attuare le limitazioni di capacità della flotta. Per fare in modo che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca, gli Stati membri devono garantire il rispetto dei limiti di capacità e attuare progetti per la certificazione, la verifica e la misurazione della potenza motrice, per i quali sono necessari opportuni finanziamenti;

l'attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione o del coordinamento dei controlli per un'attività di pesca o una zona non soggetta a un programma specifico di controllo e di ispezione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio6. Azioni di questo tipo contribuiscono ad affermare una cultura della legalità, a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e a creare sinergie tra i vari strumenti di controllo;

l'applicazione e il controllo dei requisiti di tracciabilità di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione7. A norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. A norma dell'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, gli operatori sono tenuti ad apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura; tale obbligo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 ai prodotti provenienti da attività di pesca soggette a un piano pluriennale e a decorrere dal 1o gennaio 2015 agli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura. È opportuno che l'attuazione e il controllo dei requisiti di tracciabilità costituiscano una priorità dell'Unione. L'attuazione del sistema di tracciabilità è un elemento fondamentale della politica di controllo della pesca per garantire la trasparenza circa l'origine dei prodotti della pesca.

Le priorità dell'Unione dovrebbero essere applicate in modo flessibile in funzione dei punti di forza e di debolezza della politica di esecuzione e di controllo di ogni Stato membro. In linea di principio, uno Stato membro che abbia già affrontato determinate priorità dovrebbe concentrarsi su altre priorità.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo possono essere modificate ogni due anni mediante atti di esecuzione per tener conto dell'evoluzione delle esigenze di controllo.

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono le seguenti:

  1. a) attuazione di piani d'azione adottati a norma dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per eliminare le carenze del sistema di controllo di uno Stato membro;

  2. b) attuazione di azioni definite a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 volte a garantire che si disponga della necessaria capacità amministrativa per attuare un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione in conformità dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014;

  3. c) attuazione di sistemi di convalida dei dati di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, in particolare, attuazione di progetti che utilizzino formati standard comuni o migliorino l'interoperabilità tra i sistemi degli Stati membri;

  4. d) controllo e applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi gli adeguamenti che la sua attuazione comporta per i sistemi di controllo degli Stati membri;

  5. e) controllo e applicazione del sistema di certificazione delle catture di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008, e

  6. f) attuazione di progetti per la certificazione, la verifica e la misurazione della potenza motrice;

  7. g) attuazione di programmi specifici di controllo ed ispezione stabiliti in conformità dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

  8. h) coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005;

  9. i) controllo e attuazione dei requisiti di tracciabilità, compresi sistemi di etichettatura per garantire informazioni affidabili ai consumatori, come disposto dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso