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Decisione di esecuzione (UE) 2015/842 della Commissione del 28 maggio 2015 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014 [notificata con il numero C(2015) 3519]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l'articolo 51 e l'articolo 54, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2014, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) occorre prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2013 e il 15 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione2.

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2015, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro interessato/gli Stati membri interessati. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. In particolare, le dichiarazioni del quarto trimestre 2013 e del primo trimestre 2014 contenevano rispettivamente importi pari a 51543 EUR e 26892 EUR per il programma di sviluppo rurale Lazio (programma CCI 2007IT06RP0005); tali importi figuravano anche nella dichiarazione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e sono pertanto stati ridotti a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con le decisioni di esecuzione (2014)3268 e C(2014)5156 della Commissione per inosservanza dei termini della verifica obbligatoria. Poiché la procedura di cui all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è ancora in corso, tali riduzioni vanno mantenute. Per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale per la Bulgaria (CCI 2007BG06RPO001), nel terzo trimestre 2014 sono stati dichiarati importi pari a 420467,77 EUR e 598402,41 EUR rispettivamente nell'ambito delle misure 311 e 312; Tali importi figuravano anche nella dichiarazione annuale per l'esercizio finanziario 2014; è opportuno che la presente decisione li escluda dal finanziamento unionale in quanto occorre tener conto delle riduzioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le riduzioni sono in effetti provvisorie e non incidono nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta, oppure nel termine di otto anni se il recupero è portato dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero delle irregolarità devono essere per il 50 % a carico dello Stato membro. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2015. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni se il recupero è portato dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale. Tale soglia è stata raggiunta dai programmi seguenti: 2007AT06RPO001, 2007BE06RPO001, 2007DE06RPO004, 2007DE06RPO010, 2007IE06RPO001 e 2007UK06RPO003. Il saldo dovuto su questi programmi sarà versato alla chiusura del periodo di programmazione.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio3. A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, che corrisponde all'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi sono effettuati nel rispetto dell'importo globale del contributo previsto del FEASR. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 ha ripreso alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione4, abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione5. A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, che corrisponde all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, se il totale cumulato delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale previsto per un dato programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo previsto, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 che corrisponde all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007EE06RP0001 ha subito un superamento pari a 1122778,99 EUR nelle dichiarazioni del secondo e terzo trimestre 2014. Il piano di finanziamento dell'asse 5 del programma di sviluppo rurale 2007ES06RPO009 ha subito un superamento pari a 18560,56 EUR nella dichiarazione del terzo trimestre 2014. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007FI06RPO001 ha subito un superamento pari a 5599314,3 EUR nella dichiarazione del secondo trimestre 2014. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007LU06RPO001 ha subito un superamento pari a 169459,49 EUR nella dichiarazione del terzo trimestre 2014. I piani di finanziamento dell'asse 2 e dell'asse 5 del programma di sviluppo rurale 2007UK06RPO002 hanno subito un superamento rispettivamente pari a 2597538,87 EUR e a 427086,47 EUR nelle dichiarazioni del secondo e terzo trimestre 2014. La Commissione non ha pagato i suddetti importi né ha adottato i piani finanziari modificati fino alla data di adozione della presente decisione. Gli importi che ammontano ad un totale di 9934738,68 EUR, e che sono inclusi nelle dichiarazioni annuali per l'esercizio 2014, dovrebbero pertanto essere esclusi dalla decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2014. Essi saranno quindi oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione dei piani finanziari modificati o alla chiusura del periodo di programmazione.

A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, è stato escluso dalla decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2013 un importo pari a 913212,81 EUR dichiarato per il programma di sviluppo rurale 2007PT06RPO001. In seguito all'adozione del piano finanziario modificato, l'importo è stato rimborsato dalla Commissione nel 2014 e dovrebbe pertanto essere inserito nella presente decisione di liquidazione dei conti.

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'UE le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Art. 2

Per l'esercizio finanziario 2014, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Art. 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione