Decisione di esecuzione (UE) 2016/2113 della Commissione del 30 novembre 2016 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2014 — 31 dicembre 2015) del periodo di programmazione 2007-2013 [notificata con il numero C(2016) 7690]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, dovrebbe liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
A norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 41, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione2, per l'ultimo esercizio di attuazione i conti annuali dovrebbero essere presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese, ovvero il 31 dicembre 2015.
A norma dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, dovrebbe provvedere al pagamento del saldo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione.
A norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione una serie completa di conti entro il 30 giugno 2016.
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro entro il 30 settembre 2016 le risultanze delle verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione a corredo permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
Le informazioni trasmesse da altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione di esecuzione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.
A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, un importo di 9934738,68 EUR è stato escluso dalla decisione di liquidazione annuale dei conti per l'esercizio finanziario 2014. Si tratta di 1122778,99 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007EE06RPO001, di 18560,56 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007ES06RPO009, di 5599314,30 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007FI06RPO001, di 169459,49 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007LU06RPO001 e di 3024625,34 EUR dichiarati per il programma di sviluppo rurale 2007UK06RPO002. In seguito all'adozione dei piani finanziari modificati, gli importi suddetti sono stati rimborsati dalla Commissione nel 2015 e sono pertanto inseriti nella presente decisione di liquidazione.
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 52 del medesimo regolamento per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Nell'adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Con decisione di esecuzione C(2015) 6810, la Commissione ha ridotto i pagamenti intermedi legati al programma di sviluppo rurale della Lituania per il periodo di programmazione 2007-2013. Poiché la procedura di cui all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione3 è ancora in corso, tali riduzioni dovrebbero essere mantenute,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2014 — 31 dicembre 2015) del periodo di programmazione 2007-2013.
L'elenco degli organismi pagatori, i cui conti dell'ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono liquidati, è riportato nell'allegato I.
Art. 2
Per l'ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR di cui all'articolo 1, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri che figurano nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, non sono coperti dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Art. 3
I saldi finali dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 i cui pertinenti conti annuali degli organismi pagatori corrispondenti sono stati tutti liquidati figurano nell'allegato III.
Art. 4
I programmi di sviluppo rurale i cui conti annuali degli organismi pagatori corrispondenti non sono stati liquidati per uno o più esercizi finanziari figurano nell'allegato IV.
Art. 5
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione