Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione del 15 dicembre 2016 relativa all'equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,
Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.
A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.
Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse riconosciute in Canada siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse riconosciute alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
I requisiti giuridicamente vincolanti per le borse riconosciute autorizzate in Canada comprendono una struttura a tre livelli. Il primo livello consiste nella normativa provinciale e territoriale che prevede i requisiti generali che i gestori delle sedi di negoziazione devono osservare se intendono svolgere attività in una provincia o in un territorio. Prescrizioni più specifiche e dettagliate applicabili alle borse riconosciute sono stabilite dagli strumenti nazionali (National Instruments), che costituiscono il secondo livello. Gli strumenti nazionali sono adottati dalle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari (Securities Regulatory Authorities) di ciascuna provincia e territorio, e disciplinano settori quali l'equità di accesso e la trasparenza, la compensazione e il regolamento, gli obblighi di comunicazione e di segnalazione. I decreti di riconoscimento costituiscono il terzo livello. Questi decreti sono emanati per ciascuna borsa riconosciuta dalla pertinente autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari e stabiliscono le modalità operative e le condizioni applicabili ad ognuna di esse. I decreti di riconoscimento emanati da qualsiasi autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari hanno valore di legge e qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni da essi previsti costituisce una violazione della normativa sugli strumenti finanziari o sui future su merci.
I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse riconosciute in Canada consentono di conseguire risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa riconosciuta, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità alle regole della borsa riconosciuta e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.
Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse riconosciute autorizzate in Canada, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.
È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse riconosciute autorizzate in Canada conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.
Le autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari sono responsabili della regolamentazione e della vigilanza delle borse riconosciute autorizzate nella loro giurisdizione. I loro poteri di sorveglianza comprendono, tra l'altro, la facoltà di adottare decisioni in materia di negoziazione e di modalità di svolgimento delle attività delle borse riconosciute. Inoltre le borse riconosciute sono tenute, a norma del rispettivo decreto di riconoscimento, a segnalare alle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari presunte violazioni della normativa sugli strumenti finanziari commesse dai partecipanti e dai loro clienti; sono altresì tenute a riferire regolarmente alle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari sull'andamento delle loro indagini e azioni disciplinari. Per svolgere i compiti di vigilanza loro assegnati, le borse riconosciute dispongono di personale preposto alle indagini e all'applicazione per controllare la negoziazione su base continuativa e per eseguire verifiche in loco nelle sale operative dei partecipanti. Le autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari hanno inoltre la facoltà di imporre sanzioni alle borse riconosciute in caso di violazioni della normativa sugli strumenti finanziari (atti legislativi, strumenti nazionali, norme e decreti di riconoscimento). Le sanzioni comprendono ammende, avvertimenti, la revoca del decreto di riconoscimento, la sospensione della registrazione o l'aggiunta di termini e condizioni che le borse riconosciute devono rispettare per conformarsi alla normativa sugli strumenti finanziari.
Pertanto è opportuno concludere che tali mercati finanziari sono soggetti a vigilanza e applicazione efficaci in Canada su base continuativa.
Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse riconosciute autorizzate in Canada.
La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse riconosciute applicabili in Canada al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le borse riconosciute e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse riconosciute in Canada non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessaria una nuova valutazione dell'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse riconosciute in Canada che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker