Decisione (PESC) 2017/1860 del Consiglio del 16 ottobre 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RPDC in cui condanna il proseguimento e l'accelerazione dei suoi programmi legati al nucleare o ai missili balistici, ha rilevato la possibilità di sanzioni autonome supplementari dell'UE e ha espresso preoccupazione per la continuazione delle attività della RPDC volte a ottenere valuta forte con cui finanziare i programmi nucleari e balistici.
Il Consiglio ha inoltre ribadito la politica di dialogo critico con l'RPDC, che combina l'esercizio di pressioni con le sanzioni e altre misure mantenendo aperti, nel contempo, la comunicazione e i canali di dialogo.
Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che impone ulteriori sanzioni alla RPDC in risposta ai lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017. In tale risoluzione l'UNSC ha espresso preoccupazione in particolare per il fatto che cittadini della RPDC lavorano frequentemente in altri Stati con l'obiettivo di generare proventi esteri da esportazioni che la RPDC utilizza per sostenere i suoi programmi vietati legati al nucleare o ai missili balistici.
L'11 settembre 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2375 (2017) che impone ulteriori misure restrittive in risposta al test nucleare condotto dalla RPDC il 2 settembre 2017 e al pericolo continuo che rappresenta per la pace e la stabilità nella regione.
In considerazione della minaccia che la RPDC rappresenta per la pace e la stabilità internazionale, dovrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive per esercitare pressioni sulla RPDC affinché rispetti gli obblighi stabiliti da diverse soluzioni dell'UNSC. Inoltre, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi. 2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri. 3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora l'importo dei prodotti petroliferi raffinati forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500000 barili durante il periodo dal 1o ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, o 2000000 di barili all'anno per un periodo di dodici mesi a partire dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, con cadenza annuale, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento all'RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento ha esclusivamente scopi umanitari e a condizione che: a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione; b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate; e c) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017). 4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
2) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 9 ter 1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri. 2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC ha esclusivamente scopi umanitari e il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 15 della UNSCR 2375 (2017). 3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono vietati: a) l'acquisizione, il mantenimento o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo, o in attività o beni nella RPDC; b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o a entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC; c) l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini degli Stati membri o nei loro territori con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC; e d) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;
4) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli investimenti di cui l'autorità competente dello Stato membro interessato ha stabilito che hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che non siano nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale.»;
5) all'articolo 13, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettere a) e da c) a g) necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15000 EUR. I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettera b), necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 5000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.»;
6) all'articolo 26 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.»;
7) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini