Decisione di esecuzione (UE) 2017/2266 della Commissione del 6 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca [notificata con il numero C(2017) 8089]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare gli articoli 111 e 116,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca2, in particolare l'articolo 146 undecies;
I sistemi degli Stati membri dovrebbero essere in grado di scambiare dati sulle attività di pesca e messaggi contenenti i dati sulle vendite utilizzando la norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità degli articoli 146 octies e 146 nonies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione3 fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca.
Al fine di garantire la continuità delle operazioni è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale il formato in uso prima del 1o novembre 2017 e il formato basato sulla norma UN/CEFACT possano essere utilizzati per lo scambio di dati sia all'interno dell'Unione che tra gli Stati membri e i paesi terzi.
Occorre modificare le specifiche applicabili per rispondere alle richieste di dati sulle note di vendita e sulle dichiarazioni di assunzione in carico al fine di allineare tale procedura alle specifiche applicabili ad altre richieste di dati.
È quindi opportuno posticipare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT.
Nelle riunioni del gruppo di esperti sul controllo della pesca - gruppo di lavoro «ERS (sistema di registrazione e comunicazione elettronica) e gestione dei dati» - gli Stati membri hanno concordato sulla necessità di istituire un periodo transitorio, modificare le specifiche di cui sopra e posticipare alcune scadenze.
Il periodo transitorio è iniziato il 1o novembre 2017; è quindi necessario che la presente decisione si applichi con effetto retroattivo a decorrere da tale data.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è così modificata:
(1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3. Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1o maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle attività di pesca tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1o novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati sulle attività di pesca mediante il nuovo formato UN/CEFACT. 4. Gli scambi di dati relativi alle attività di pesca nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1o novembre 2017 fino alla data concordata con il paese terzo in questione.».
(2) L'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1o maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1o novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico mediante il nuovo formato UN/CEFACT.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o novembre 2018 i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, in conformità dell'articolo 146 nonies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per le operazioni realizzate a partire da tale data.».
Art. 2 Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2017.
Art. 3 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione