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Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio del 7 dicembre 2017 che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Affinché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») possa svolgere i suoi compiti correttamente, il Consiglio deve adottare ogni cinque anni un quadro pluriennale stabilendo i settori tematici in cui essa esplica la propria attività conformemente al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio2.

Il primo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 2008/203/CE del Consiglio3. Il secondo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 252/2013/UE del Consiglio4.

Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia.

Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5; l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio6 e rinominata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio7; la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio8; l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio9; il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio10; l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11; Eurojust, istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio12; l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio13; l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio14; la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund), istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio15; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.

È opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata.

Vista l'importanza riconosciuta dall'Unione alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l'Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell'ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l'esercizio efficace dei diritti fondamentali.

Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, da cui ha ricevuto un parere scritto il 1o marzo 2016. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è stato nuovamente consultato nel corso della riunione che questo ha tenuto il 19 e 20 maggio 2016.

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ed entro i limiti delle risorse finanziarie e umane a essa assegnate, l'Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Settori tematici

I settori tematici sono i seguenti:

  1. a) le vittime di reati e l'accesso alla giustizia;

  2. b) l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità;

  3. c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

  4. d) la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;

  5. e) l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti;

  6. f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata;

  7. g) i diritti dei minori;

  8. h) l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom.

Art. 3 Complementarità e cooperazione con altri organismi

1. Ai fini dell'attuazione del quadro pluriennale, l'Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2. L'Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul genere esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientri tra le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che spetta all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull'uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul genere. L'Agenzia e l'EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.

3. L'Agenzia coopera con altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, quale: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione dell'8 ottobre 2009; l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 26 maggio 2010; l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo dell'11 giugno 2013; Eurojust, secondo quanto stabilito dal memorandum d'intesa del 3 novembre 2014; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU LISA), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo del 6 luglio 2016. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea sulle migrazioni. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell'ambito di applicazione dei settori tematici di cui all'articolo 2.

4. Nel settore della società dell'informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l'Agenzia svolge i propri compiti in collaborazione con e in un modo che integra il lavoro del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del Comitato europeo per la protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC).

5. L'agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa17, di cui allo stesso articolo.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente A. Anvelt